STATUTO
Art. 1 - Denominazione e sede
E' costituita l'Associazione sportiva dilettantistica denominata: "Enea Casaccia Orientering Associazione Sportiva Dilettantistica" che di seguito sarà denominata Associazione.
L'Associazione ha sede in Via Anguillarese, 301 — 00060 S.M. di Galeria - Roma.
Art. 2 - Finalità
L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.
Essa ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse alle discipline contemplate dalla Fiso, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica di ogni citata disciplina. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva delle discipline contemplate. Nella propria sede, sussistendone i presupposti, l'associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro.
L' Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative, si deve avvalere prevalentemente dì prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento dello strutture o qualificare e specializzare le sue attività.
L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del Coni, nonché agli statuti e ai regolamenti della Federazione Italiana Sport Orientamento; s’impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti della Federazione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che e autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva,
Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle Società e Associazioni affiliate.
L'Associazione s'impegna a garantire il diritto di voto dei propri atleti tesserati e tecnici nell'ambito delle assemblee di settore federali.
L’Associazione potrà compiere operazioni mobiliari, finanziarie, commerciali, pubblicitarie, editoriali correlate allo scopo sociale.
Art. 3 - Durata
La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei Soci.
Art. 4 - Domanda di ammissione
Possono far parte dell’Associazione, in qualità di Soci solo le persone fisiche che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall’ Associazione e che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all’attività sportiva, con l’obbligo di astenersi da ogni forma d’illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell’associazione, della Federazione Italiana Sport Orientamento e dei suoi organi. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
Tutti coloro i quali intendono far parte dell’Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.
La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all’atto di presentazione della di domanda di ammissione potrà essere sospesa da parte dei consiglio direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all’Assemblea generale
In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne la stessa dovrà essere controfirmata dall’esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne
La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.
L’associazione dovrà tesserare alla Federazione tutti i propri soci.
Art. 5 - Diritti dei Soci
Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell’ammissione, dei diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonchè dell’elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto ii diritto a ricoprire cariche sociali all’interno dell’associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 3 del successivo art. 13.
La qualifica di socio da diritto a frequentare le iniziative indette dai consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell’apposito regolamento.
Art. 6 - Decadenza dei Soci
I Soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:
- dimissione volontaria;
- morosità protrattasi per oltre due mesi dalia scadenza dei versamento richiesto della quota associativa;
- radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’Associazione, o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio.
Il provvedimento di radiazione assunto dai Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall’assemblea ordinaria. Nei corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio Interessato, si procederà in contraddittorio con l’interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell’assemblea.
Art. 7 - Organi sociali
Gli organi sociali sono:
- L’Assemblea dei Soci
- Il Presidente
- Il Consiglio Direttivo
Articolo 8 - Funzionamento dell’assemblea
L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
La convocazione dell’assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da:
a) almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all’atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo;
b) almeno la metà più uno dei componenti il consiglio direttivo
L’assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o comunque. In luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
Le assemblee sono presiedute dal Presidente dell'Associazione, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
L’assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle stesse.
L’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.
Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni. Ogni socio ha diritto ad un voto.
Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.
Le elezioni del Presidente e del Consiglio Direttivo possono essere espletate anche nella seguente forma: ogni elettore, per mezzo di apposita scheda, esprime il suo voto alla presenza della commissione elettorale che ne avrà verificato l'identità
Non è ammessa la candidatura da parte dello stesso soggetto, a più di una carica nell’ambito della stessa Assemblea.
Art. 9 - Assemblea ordinaria
L’assemblea deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal Presidente , almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.
Spetta all’assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’Associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell’assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 8 comma 2.
L'assemblea dovrà essere convocata con ragionevole preavviso in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati. La convocazione dell’assemblea ordinaria avverrà mediante affissione di avviso nella bacheca dell'Associazione e la contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta elettronica o posta interna o altro mezzo che comunque garantisca l'avvenuto ricevimento della comunicazione da parte del socio. Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo, l’ora dell'adunanza e l'ordine del giorno.
Art. 10 - Diritti di partecipazione
Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione i soli Soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni tesserati alla Federazione da almeno 12 mesi.
Il Consiglio direttivo delibererà l’elenco degli associati aventi diritto di voto. Contro tale decisione è ammesso appello all’assemblea da presentarsi prima dello svolgimento della stessa
Ognuno piò rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un altro associato
Art. 11 - Validità assembleare
L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
L’assemblea straordinaria in prima convocazione e validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Trascorso un'ora dalla prima convocazione tanto l’assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti. Ai sensi dell’articolo 21 del Codice Civile per deliberare io scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole or almeno i 3/4 degli associati.
Art. 12 - Assemblea straordinaria
L’assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno 15 giorni prima dell’adunanza, mediante affissione di avviso nella bacheca dell'Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta elettronica o posta interna o altro mezzo che comunque garantisca l’avvenuto ricevimento della comunicazione da parte del socio. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo, l’ora dell'adunanza e l'ordine del giorno.
L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell’ Associazione, scioglimento dell’Associazione e modalità di liquidazione.
Art. 13 - Presidente e Consiglio Direttivo
Il Presidente ed il Consiglio Direttivo sono gli organi esecutivo e gestionale dell'Associazione e sono eletti ogni quattro anni. L'elezione avviene separatamente con preferenza unica per il presidente, mentre per il CD si potrà esprimere un numero massimo di preferenze pari al numero dei consiglieri da eleggere. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette componenti. Non è consentito candidarsi in ruoli diversi nell'ambito della stessa assemblea elettiva.
Il Consiglio Direttivo nomina su proposta del Presidente, il Vice Presidente ed il Tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il Presidente ed i componenti del Consiglio Direttivo sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. ln caso di parità il voto del Presidente è determinante.
Possono ricoprire cariche sociali i soli Soci tesserati alla Federazione in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della stessa federazione, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti,
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono essere messe a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee a garantirne la massima diffusione.
Art. 14 - Dimissioni
ln caso di mancanza sopravvenuta, per qualsiasi ragione, di un membro del Consiglio Direttivo, durante il corso dell'esercizio, il Consiglio Direttivo stesso provvederà alla nomina di un sostituto tra i Soci regolarmente iscritti, che resterà in carica fino alla successiva assemblea.
Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.
Art. 15 - Convocazione del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri, senza formalità.
Art. 16 - Compiti del Consiglio Direttivo
Sono compiti del Consiglio Direttivo:
a) attuare le finalità previste dallo statuto
b) deliberare sulle domande di ammissione dei Soci;
c) prendere decisioni relative alle attività ed ai servizi istituzionali, complementari e commerciali ad intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell’associazione:
fissare le quote associative.
e) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea
f) fissare le date delle assemblee ordinarie dei Soci da indire almeno una volta all‘anno e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai Soci.
g) redigere il Regolamento Funzionale,
h) adotttare i provvedimenti di radiazione verso i Soci.
i) In occasione delle elezioni, viste le esigenze dell’Associazione, fissare ii numero dei componenti del nuovo Consiglio Direttivo che non potrà tuttavia essere discorde dal minimo e massimo definiti in precedenza
j) Nominare la Commissione Elettorale.
Art. 17 - lI Presidente
Il Presidente dirige l'Associazione e ne è il legale rappresentante. ln casi di eccezionale urgenza e necessita può provvedere su materie di competenza del Consiglio Direttivo salvo sottoporre a ratifica le decisioni prese nella prima riunione utile del Consiglio Direttivo.
Art. 18 - Il Vicepresidente
Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.
Art. 19 - Il Tesoriere
Il Tesoriere cura l’amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo
Art. 20 Il rendiconto
Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico-finanziario dell’Associazione sia Preventivo che consuntivo da sottoporre all’approvazione assembleare. Il rendiconto consuntivo deve informare circa la situazione economico-finanziaria dell’Associazione.
Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
Copia del rendiconto deve essere consultabile da tutti gli associati alla convocazione dell’ assemblea che ne ha all’ordine del giorno l’approvazione.
Art. 21 - Anno sociale
L’anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.
Art. 22 - Patrimonio
I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo e dai corrispettivi per i servizi istituzionali versati dai Soci, dai contributi di enti pubblici e privati ed associazioni, da lasciti e donazioni, beni mobili e immobili che le perverranno a qualsiasi titolo, dai proventi derivanti delle attività organizzate dalla Associazione.
Eventuali avanzi di gestione, tondi, riserve o capitale non possono essere distribuiti, nè in forma diretta, nè in forma indiretta tra i Soci, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei soli fini sportivi istituzionali.
Art. 23 - Sezioni
L'Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.
Art. 24 - Clausola Compromissoria
Tutte le controversie insorgenti tra l’Associazione ed i Soci e tra i Soci medesimi saranno devolute all‘esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale costituito secondo le regole previste dalla FlSO
La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro si termine perentorio di 90 giorni dalla data dell’evento originante la controversia ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza,indicando pure il nominativo del proprio arbitro.
L’arbitrato avrà sede in Roma ed il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto, come irrituale.
Art. 25 - Scioglimento
Lo scioglimento dell'Associazione e deliberato dall’assemblea generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria, con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 2/3 dei Soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei Soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 2/3 dei Soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell’ Associazione
La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra Associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalia legge.
Art. 26 - Norma di rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione Italiana Sport Orientamento a cui l'Associazione è affiliata ed in subordine le norme del codice civile.
Il presente statuto è stato approvato dall'assemblea dei Soci in data 15 dicembre 2004 ed è costituito da 10 (dieci) pagine.
(firmato) Il Presidente dell'Assemblea
(firmato) Il Segretario